L’attività pianificata di controllo da parte dell’Arma dei Carabinieri presso le aziende prosegue su tutto il territorio provinciale. Attraverso il coinvolgimento di Militari appartenenti alle varie specializzazioni (Territoriale, Tutela del Lavoro, Forestale), viene verificato il rispetto di diverse normative: quella per la prevenzione dal virus SARS CoV-2, la disciplina generale della sicurezza sui luoghi di lavoro e della regolarità di impiego, le norme ambientali soprattutto per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Nell’ultimo di tali controlli i Carabinieri Forestali della Stazione di Brindisi hanno riscontrato irregolarità all’interno di un’ azienda di macchine agricole a San Donaci. Nello specifico, i Militari hanno riscontrato che nelle aree di lavorazione e stoccaggio giacevano rifiuti speciali di diverse tipologie, anche pericolosi, fra cui: ferro, acciaio e metalli misti, materiali assorbenti impregnati di vernici e altre sostanze pericolose, fusti in plastico con olio lubrificante esausto, 230 kg. di cavi elettrici in rame, sei bidoni in lamiera contenenti residui di vernici. Dei suddetti materiali non era riportato niente sull’apposito registro di carico e scarico dei rifiuti.
I Carabinieri Forestali hanno quindi sottoposto a sequestro penale probatorio tutti i suddetti rifiuti, così come il registro di carico e scarico. Il titolare dell’officina è stato deferito alla Procura della Repubblica di Brindisi per stoccaggio non autorizzato di rifiuti speciali anche pericolosi, ai sensi dell’art. 256, comma 1, lett. a) e b), e comma 2 del Decreto legislativo n. 152 del 2006 (“Testo Unico Ambientale”). Trattandosi di rifiuti in parte pericolosi, il trasgressore non potrà beneficiare del regime di favore introdotto dalla Legge n. 68 del 2015, bensì, in caso di condanna, sarà soggetto alla pena dell’arresto da sei mesi a due anni e dell’ammenda da 2.600 a 26.000 euro, oltre che al pagamento di una sanzione amministrativa da 2.600 a 15.000 euro per omessa compilazione del registro di carico e scarico dei rifiuti (art. 258, comma 1, del Testo Unico Ambientale), e naturalmente alla bonifica della zona di stoccaggio con smaltimento regolare dei materiali.