Lo stato di degrado in cui versa l’ area a macchia mediterranea della contrada “Beneficenza”, nell’agro di Francavilla, al confine con i comuni di Grottaglie e San Marzano di San Giuseppe, è da tempo nel mirino dei Carabinieri Forestali. Pur essendo distante oltre 10km dalla “Città degli Imperiali”, probabilmente proprio per la sua marginalità, e nonostante i numerosi sequestri operati dai Militari, la contrada continua ad essere ricettacolo di rifiuti di ogni tipo, convogliati in gran parte dalla confinante provincia jonica, ad opera di soggetti criminali, anche organizzati, che esercitano abitualmente la raccolta, il trasporto e lo smaltimento illecito di varie tipologie di rifiuti (teli di plastica, pneumatici fuori uso, imballaggi). A peggiorare la situazione, gli accumuli di rifiuti vengono periodicamente dati alle fiamme.
Il 23 maggio 2019 nella contrada si è sviluppato il primo e più esteso (per la provincia di Brindisi) incendio boschivo della stagione, con 5 ettari di macchia mediterranea andati in fumo, originato proprio da abbruciamento di rifiuti. L’ estate scorsa tutta la zona è stata scandagliata a bassa quota dall’elicottero del 6° Nucleo CC, con i Carabinieri Forestali a bordo. Al di là di diverse e specifiche indagini in corso, il Gruppo Carabinieri Forestali di Brindisi ha disposto un pattugliamento rafforzato della zona, con il coinvolgimento di più reparti, e particolare attenzione ai movimenti veicolari dalla provincia confinante.
I Carabinieri Forestali ricordano che il legislatore, negli ultimi anni, ha circoscritto specifiche fattispecie di reato nella gestione illecita di rifiuti, con inasprimento delle pene. Oltre alla generale gestione di rifiuti non autorizzata, di cui all’art. 256 del “Testo Unico Ambientale” (che prevede l’ arresto da 3 mesi a 2 anni e/o l’ ammenda da 2.600 a 26.000 euro, a seconda che si tratti di rifiuti non pericolosi o pericolosi), la combustione illecita di rifiuti è stata inserita come delitto dall’art. 256-bis dello stesso Decreto legislativo n. 152 del 2006, e punita con la reclusione da 2 a 6 anni; resta fermo, ovviamente, l’obbligo di bonifica a spese dei trasgressori.
Infine, l’ ex-art. 260 del “Testo Unico” (attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti) è transitato nel Codice Penale come art. 452-quaterdecies, con competenza delle Direzioni Distrettuali Antimafia, e pena della reclusione fino a sei anni. Si ribadisce che l’impegno sempre maggiore che i Carabinieri Forestali stanno profondendo per assicurare alla giustizia i responsabili dello scempio ambientale potrà essere reso sicuramente più efficace con la collaborazione dei cittadini, sebbene la zona sia abbastanza marginale, attraverso segnalazioni telefoniche con utili elementi alle Centrali Operative dell’Arma.