I fatti recenti che coinvolgono l’intera compagine societaria dell’ASI di Brindisi a causa del bilancio consuntivo ancora in fase di approvazione dovuto al parere negativo del Collegio dei Revisori, meritano una riflessione sul ruolo e sulle funzioni che l’organo di controllo ha in un ente. L’attività del Collegio dei Revisori in un ente è duplice: una funzione di vigilanza sull’osservanza della legge ed una funzione di revisione legale della contabilità. L’attività di vigilanza del Collegio si compone di compiti e funzioni attribuiti dal codice civile e da disposizioni collegate, compiti e poteri che possono avere notevole ampiezza tanto che in determinate situazioni lo stesso Collegio diventa parte attiva e si sostituisce agli amministratori inadempienti. L’obiettivo primario, in sostanza, è quello di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo e contabile dell’impresa e sul suo funzionamento. La revisione legale del bilancio, invece, deve essere effettuata conformemente alle disposizioni del codice civile, del D.Lgs 39/2010 e dei relativi regolamenti di attuazione. L’obiettivo del revisore è quello di esprimere un giudizio affinchè il bilancio sia redatto in conformità al quadro normativo sull’informazione finanziaria applicabile. Tali funzioni del Collegio assumono particolare importanza soprattutto in questo periodo a seguito dell’emanazione del “Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza” in quanto l’organo di controllo deve verificare, tra l’altro, l’esistenza della “continuità aziendale”. Essa è un postulato del bilancio previsto sia dal codice civile, sia dai principi contabili nazionali ed internazionali e prevede il presupposto per il quale l’impresa sia nelle condizioni di continuare a svolgere la propria attività in un futuro prossimo. Tale postulato è così importante che sia il Consiglio di Amministrazione che il Collegio, nei documenti di accompagnamento al bilancio, devono relazionare al riguardo. Ed il Collegio, in particolare, deve verificare che quanto riportato dal Consiglio di Amministrazione sia conformi ai principi indicati. Il bilancio di un ente è il documento che rappresenta la sua situazione patrimoniale, economica e finanziaria ed è redatto, questo è importante ricordarlo, dagli amministratori che se ne assumono la paternità. Essendo un documento pubblico, oltre ai documenti che lo compongono (stato patrimoniale, conto economico, nota integrativa e rendiconto finanziario) il bilancio è corredato da altre due relazioni: quella del Consiglio di amministrazione e quella del Collegio dei Revisori. La relazione del Collegio dei Revisori riassume tutta l’attività di vigilanza che l’organo di controllo ha svolto durante l’anno ed evidenzia il controllo eseguito sul bilancio. Essa si suddivide in due parti: una riguardante il rispetto dei principi di legge ed una inerente il controllo contabile. Tornando alla relazione del Collegio Dei Revisori al bilancio dopo la descrizione dell’attività di vigilanza e del controllo contabile, essa si chiude con un giudizio che può essere di tre tipi: positivo, con impossibilità di esprimere un giudizio per mancanza di elementi probativi oppure negativo a causa di mancata osservanza delle norme che disciplinano il bilancio ed i Principi Contabili. Volendo applicare quanto detto al caso dell’ASI che ritengo sia abbastanza interessante sotto il profilo professionale ma anche abbastanza complesso. Credo sia necessario però fare un passo indietro per meglio comprendere la situazione.
Nel lungo percorso di approvazione del bilancio 2019, il Collegio dei Revisori pare si sia pronunciato due volte: una prima, sostenendo l’impossibilità di esprimere un giudizio per mancanza di elementi probativi; una seconda, esprimendo un giudizio negativo per l’inosservanza delle norme sul bilancio e sulla corretta applicazione dei principi contabili. Nella sostanza, ciò significa che in un primo momento il Collegio non si è potuto esprimere sul bilancio perché non aveva elementi probativi sufficienti ed appropriati su cui basare il suo giudizio. Nelle more della riproposizione del bilancio, il Collegio dei Revisori, evidentemente e secondo quanto è dato di conoscere, ha acquisito i pareri richiesti dal CdA alla Deloitte che, in sostanza, evidenziavano le criticità individuate. Gli amministratori, però, evidentemente, così come riportato dagli organi di stampa, hanno riproposto il nuovo progetto di bilancio senza recepire quanto segnalato dalla Deloitte, pur sapendo che la consulenza avrebbe modificato quanto da essi predisposto. A questo punto, sulla scorta della relazione della Deloitte, il Collegio dei Revisori ha modificato il proprio parere in un giudizio negativo. Appare utile evidenziare che il bilancio dell’ente si sarebbe dovuto approvare nel corso del primo semestre dell’anno e che, successivamente, non esistendo alcuna scadenza da rispettare, sarebbe stato forse utile, ed in tal caso si sarebbero probabilmente appianate tutte le divergenze tra gli organi dell’ente, che il CdA, sulla scorta del contenuto della relazione della Deloitte, avesse provveduto alla redazione di un bilancio definitivo da sottoporre prima ai revisori e dopo all’assemblea dei soci. È chiaro che il giudizio del Collegio dei Revisori non sia vincolante ai fini dell’approvazione del bilancio ma esso certamente rappresenta una forma di tutela soprattutto per i soci che hanno tutto l’interesse a conoscere la reale situazione patrimoniale e finanziaria dell’ente ed il risultato economico dell’esercizio.
Eugenio Cascione – Dottore Commercialista / Direttore Confcooperative Brindisi